REPUBBLICA ITALIANA DELLA REGIONE SICILIANA
DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA
CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI REGIONE SICILIANA la seguente legge:
Art. 1.
Fondazione "The Brass Group"
1.
La
Regione promuove la diffusione e lo sviluppo della musica jazz e contemporanea
partecipando alla costituzione della fondazione di diritto privato promossa
dall'Associazione siciliana per la musica del novecento "The Brass Group città di
Palermo", concorrendo alla formazione del patrimonio iniziale ed al
finanziamento dell'attività da essa svolta. La
fondazione, denominata "Fondazione The Brass Group", ha sede a
Palermo. Alla fondazione possono partecipare enti pubblici e privati. Lo
statuto della fondazione prevede che, a fronte della partecipazione della Regione siciliana, il presidente, un componente del
consiglio di amministrazione ed un componente del collegio dei revisori, sono
designati dalla Presidenza della Regione siciliana di concerto con
l'Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica
istruzione.
2.
La
fondazione persegue, senza fini di lucro, la diffusione dell'arte e della
cultura musicale del ventesimo secolo; organizza e gestisce un complesso orchestrale
permanente, denominato "Orchestra jazz siciliana", specializzato
nell'esecuzione di musica contemporanea; promuove e gestisce un centro studi
dotato di biblioteca, emeroteca, nastroteca, videoteca, denominato "Brass Group Jazz Museum", aperto alla pubblica fruizione;
provvede alla formazione professionale dei propri quadri artistici e tecnici ed
all'educazione musicale della collettività attraverso
3.
La
fondazione provvede direttamente alla gestione del teatro e dei locali che ad essa possono essere affidati, conservandone il patrimonio
storico musicale; può realizzare, nel territorio nazionale ed all'estero,
concerti orchestrali ed altre manifestazioni rientranti negli scopi
istituzionali; conserva i diritti, le attribuzioni e le prerogative giuridiche
dei quali l'associazione promotrice era titolare. La fondazione mantiene la
qualificazione di interesse regionale attribuita ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44,
nonché il diritto a percepire i contributi statali, regionali, provinciali e
comunali, spettanti all'associazione, fatta salva ogni successiva
determinazione della loro misura.
4.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a porre in essere tutti gli atti esecutivi
necessari per concorrere alla costituzione della Fondazione e per l'adesione ad
essa della Regione in qualità di socio fondatore, provvedendo alla
sottoscrizione dell'atto ed al versamento delle somme di cui al presente
articolo. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione è autorizzato ad erogare, nell'esercizio finanziario 2006,
quale quota di partecipazione al fondo di dotazione iniziale, in qualità di socio fondatore, la somma di 625 migliaia di
euro.
5.
L'Assessore
regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è,
altresì, autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2006, un
contributo per la gestione ordinaria della fondazione, pari a 150 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
6.
La
Regione, al fine di rafforzare la realtà musicale mediante la presenza di una
pluralità di soggetti e delle relative esperienze favorisce la fusione di due o più enti, assicurando il mantenimento in loro favore dei
contributi loro erogati per l'esercizio precedente, ai sensi della legge
regionale 10 dicembre 1985, n. 44.
7.
La
Regione riconosce
8.
Per le
finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006,
la spesa di 775 migliaia di euro, di cui 625 migliaia
di euro per le finalità del comma 3 e 150 migliaia di euro per le finalità del
comma 4. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del
bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
Art. 2
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
3. Palermo, 1 febbraio 2006
Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la
pubblica istruzione CUFFARO
PAGANO
|